Statuto Associazione Sangre Latino

STATUTO

Articolo l - Denominazione
Esiste l'Associazione non lucrativa "SANGRE LATINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", di seguito chiamata per brevità "Associazione".

Articolo 2 - Sede e durata
L'Associazione ha la sede legale a Cassina de' Pecchi (MI).
Potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all'estero.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Scopo
Scopo dell'Associazione è, nel rispetto delle leggi vigenti, lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica volta a:
-) Promuovere e diffondere lo sviluppo e la diffusione della cultura della danza e di tutte le attività sportive connesse, in tutte le sue forme e manifestazioni, intesa come mezzo di formazione psìco-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, pre-agonistica, amatoriale, e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina di danza;
-) Ampliare la conoscenza del proprio corpo come strumento di comunicazione, attraverso lo studio della tecnica, la sperimentazìone teatrale della gestualità e dell'interpretazione, la conoscenza della propria vocalità e delle proprie potenzialità fisico-interpretative;
-) Favorire l'interazione tra individui, attraverso progetti dì gruppo e migliorare la consapevolezza di se stessi, permettendo miglioramenti nella vita di tutti i giorni;
-) Migliorare il proprio benessere fisico promuovendo la cultura e le attività di fitness;
-) La promozione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e culturali compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della danza;
Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione, in via esemplificativa e non tassativa, potrà svolgere le seguenti attività:
a) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle stesse discipline, mediante l'organizzazione di corsi a vari livelli anche per la pratica agonistica;
b) organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, esibizioni, dimostrazioni ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione delle medesime discipline;
c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori nelle discipline sportive praticate;
d) indire corsi d'avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
e) svolgere iniziative culturali, Iudica e ricreative finalizzate a coniugare lo sport con attività legate al benessere psico-fisico, alla formazione e all'approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati, e che includano lo sport come elemento strutturale su cui si fonda l'iniziativa;
f) organizzare gite, viaggi e soggiorni;
g) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo;
h) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
i) svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.
Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli Associati.
L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del C.O.N.I., del C.I.O., della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza e si impegna ad accettare, a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., del C.I.O., della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza stessa dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri Associati, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società e associazioni affiliate.
In generale potrà svolgere ogni attività che contribuisca al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

SOCI

Articolo 4 - Categorie di Soci
Possono essere associati tutte le persone fisiche anche non cittadine o residenti, le persone giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private interessate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione e che ne condividono lo spirito e gli ideali.
Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l'associazione,
a mezzo del legale rappresentante.
L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: soci fondatori e soci ordinari.
Sono soci fondatori le persone intervenute nell'atto costitutivo di cui verrà tenuta traccia sul sito istituzionale in apposita sezione per ricordare nel tempo chi si è adoperato per la realizzazione iniziale del progetto.
Sono soci ordinari coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di proposizione di apposita domanda.

Articolo 5 - Modalità di ammissione
Gli aspiranti soci ordinari devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
La domanda deve contenere la dichiarazione della condivisione delle finalità dell'associazione e l'impegno all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo provvede a rispondere in forma scritta alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, potrà altresì delegare ad un proprio membro il potere di ratificare le domande di ammissione direttamente in fase di richiesta.
Le comunicazioni di diniego o ammissione devono essere recapitate in forma cartacea (lettera, fax) oppure in forma elettronica (posta elettronica). L'ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Diritti dei Soci
Tutti i soci godono del diritto di:
- elettorato attivo e passivo; frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione presso la sede sociale;
- i soci hanno il diritto a vedersi rimborsare le spese effettuate per attività svolte in conto dell'Associazione, solo se documentate, nei limiti e modalità stabilite dall'Assemblea e dal Regolamento interno.

Articolo 7 - Dovere dei Soci
Tutti i soci sono tenuti:
- a comportarsi in modo da non operare in contrasto con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché delle delibere del Consiglio Direttivo;
l soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa determinata successivamente dal Consiglio Direttivo e al versamento di eventuali contributi associativi supplementari decisi dallo stesso.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni volontarie, espulsione da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni volontarie il socio è tenuto a inviare una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
Il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione di un associato nei casi di gravi comportamenti in contrasto con lo statuto e i principi dell'Associazione, atteggiamenti volutamente volti al danneggiamento dell'Associazione, inosservanza alle delibere e regolamenti associativi, atteggiamenti di aperta ostilità nei confronti di altri associati.

Articolo 9 - Sostenitori
Il Consiglio Direttivo può nominare dei sostenitori dell'Associazione coloro che non potendo partecipare alla vita attiva dell'Associazione, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell'Associazione.

Articolo 10 - Risorse economiche e finanziarie e Patrimonio dell'Associazione
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote sociali ed eventuali contribuiti straordinari nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea;
- donazioni ed erogazioni liberali;
- lasciti testamentari;
-contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi e raccolte pubbliche di fondi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
Le entrate dell'Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente statuto, per il raggiungimento delle finalità associative.
l proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, bensì utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
L'anno finanziario inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno.
L'esercizio in corso, avrà durata dal 1 Gennaio 2015 al 1 Settembre 2016.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Articolo 11 - Organi dell'Associazione
Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Articolo 12 - Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.
L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.
All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci.
l soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza dal Vicepresidente dell'Associazione.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. La funzione di Segretario di seduta viene svolta da un socio nominato dal Presidente. Ove necessario il Presidente nomina due scrutatori.
La convocazione dell'Assemblea generale dovrà avvenire mediante avviso da affiggersi all'interno della sede legale, almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora (sia della prima che della seconda convocazione) e degli argomenti all'ordine del giorno.
Saranno considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione assembleari e tutte le altre comunicazioni sociali effettuate mediante l'utilizzo di strumenti telematici che contengano tutti gli elementi previsti nel comma precedente : e- mail , sito internet istituzionale, sms etc...
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario di seduta e se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile , per l'approvazione dei bilanci e ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- concorre alla definizione degli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
- approva il regolamento interno;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- esamina e delibera gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.
L'Assemblea dei soci si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci, indirizzata al Consiglio Direttivo. In questo caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti . In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci. La votazione avverrà a scrutinio segreto. l soci potranno esprimere tre preferenze.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente che è anche Vicepresidente dell'Associazione e il segretario.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni o fino a revoca o dimissioni.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- perseguire le finalità statutarie e attuare le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- predisporre il rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
- deliberare in materia di ammissione, decadenza,esclusione del socio;
- fissare la misura della quota associativa e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- emanare regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- qualsiasi altra facoltà che non sia - in virtù di legge e del presente statuto riservata alla competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno 2 dei suoi membri. È convocato dal Presidente con avviso, effettuato anche mediante e-mail o sms o fax . Sono considerate tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche senza alcuna formalità di convocazione, qualora vi partecipi l'intero Consiglio Direttivo in carica.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantire la massima diffusione.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio Direttivo con delibera. La decisione è insindacabile.
In caso di esclusione, dimissioni o recesso dall'Associazione anche di un solo membro del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro un mese per nominare il sostituto con le modalità previste dal comma 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 14 - Il Presidente
Il Presidente dura in carica fino a revoca o dimissioni.
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi.
Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente. Il Vicepresidente dura in carica fino a revoca o dimissioni.
Il Presidente può delegare mansioni al Vicepresidente.

Articolo 15 - Il Presidente onorario
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra persone che si sono distinte per particolari meriti personali, professionali, istituzionali.
La durata della carica è fino a revoca o dimissioni.
Il Presidente onorario ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con
poteri consultivi.
Al Presidente onorario deve essere comunicata la convocazione del Consiglio Direttivo con l'ordine del giorno in discussione.

Articolo 16 - Incompatibilità ed esclusioni
Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:
a) coloro che non siano maggiorenni;
b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal C.O.N.I. o da una Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza; d) coloro che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito definito dalla normativa vigente.

Articolo 17 - Scioglimento
L'Assemblea straordinaria, all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero a fini sportivi.